La mediazione civile e commerciale

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Forse non tutti hanno sentito parlare della mediazione civile e commerciale!

Questo articolo mira proprio a chiarirne il significato al fine di far conoscere un importante strumento alternativo per risolvere le controversie.

Risoluzione alternativa delle controversie

Si sa che allorquando due o più persone litigano e non riescono a trovare un punto d’incontro, la strada da seguire è quella di recarsi da un avvocato per farsi tutelare dinnanzi a un Giudice e, quindi, per risolvere la controversia in Tribunale.

Tuttavia questa non è l’unica via percorribile poichè esistono degli strumenti volti a evitare il ricorso ai Tribunali e a risolvere la controversia in modo stragiudiziale, ossia fuori da un giudizio. Tra questi istituti troviamo proprio la mediazione civile e commerciale.

Legge introduttiva della mediazione

La mediazione civile e commerciale è un istituto introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96 e dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130). 

In particolare il suddetto decreto ha disciplinato l’istituto in commento con la finalità di decongestionare la mole di lavoro che incombeva sui Giudici e di evitare l’ingolfamento della macchina della giustizia.

Peraltro il legislatore ha introdotto in questi anni anche altri strumenti deflattivi del carico giudiziale, come la negoziazione assistita.

In realtà possiamo sin d’ora affermare che la mediazione rappresenta un tentativo di risoluzione stragiudiziale di una lite, fuori dalle aule di giustizia e con lo scopo di alleggerirle.

D’altra parte, a norma dell’articolo 1 del sopra citato decreto,  per mediazione si intende “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Perciò ci stiamo riferendo a un tentativo di negoziare la soluzione di una lite dove le parti sono facilitate da un terzo e dove i protagonisti sono sempre e comunque loro stesse: invece in un giudizio dinnanzi al Tribunale gli avvocati sono i protagonisti che rappresentano l’interesse della parte assistita.

In altre parole, questo strumento serve per mettere d’accordo i litiganti senza l’intervento di un giudice.

Così, infatti le parti si incontrano dinnanzi a un terzo soggetto (il mediatore) che non è né un giudice né un arbitro e che li aiuterà a risolvere la loro questione, trovando un accordo bonario.

Chi è il mediatore?

Il mediatore altro non è che un facilitatore, un soggetto terzo e imparziale che aiuta le parti a raggiungere un accordo.

Infatti, lui non giudica le parti e non fa da arbitro ma le accompagna semplicemente in un percorso di analisi della controversia. Inoltre egli verifica i bisogni e gli interessi reciproci per condurle a trovare una soluzione che soddisfi tanto gli interessi dell’una quanto dell’altra.

In pratica è un soggetto che, sin dall’instaurarsi del procedimento, si affianca alle parti per sostenere le loro istanze. Si fa carico di portarle verso la strada della risoluzione della loro problematica, onde evitare di adire il giudice. Oltre a questo, nessuna scelta o soluzione viene da lui imposta bensì queste saranno solo il risultato del percorso di incontro di volontà delle parti.

Vediamo adesso chi può rivestire il ruolo di mediatore.

Secondo la normativa attuale, si può iscrivere presso gli organismi di mediazione o le Camere di Commercio accreditate colui che consegue l’attestato di mediatore.

In aggiunta, precisiamo che per fare ciò bisogna innanzitutto frequentare un corso di formazione e completare un tirocinio gratuito o partecipare a venti casi di mediazione.

Inoltre al corso di formazione suddetto può prender parte chi ha una laurea, almeno triennale, ovvero chi è iscritto a un ordine o a un collegio professionale (per esempio i geometri, gli agronomi, i commercialisti).

 Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

Procedimento di mediazione civile e commerciale

A questo punto scopriamo come si svolge la procedura della mediazione civile e commerciale.

Essa inizia con la presentazione di un’istanza, appunto l’istanza di mediazione, che deve indicare l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

La predetta domanda deve esser depositata presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia: in parole povere al momento della scelta dell’Organismo di mediazione bisogna tenere conto della competenza per territorio. In questa scelta la parte è aiutata naturalmente dal suo avvocato.

Si fa presente infatti che all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali (articoli 17 e 20 D. Lgs 8/2010).

Quando l’avvocato procede a questa informativa, deve farlo in modo chiaro, per iscritto e indicando i casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In parole semplici il legale informa l’assistito anche sulle cause per le quali la legge prevede di esperire il tentativo di mediazione prima di rivolgersi al giudice.

 Il procedimento di mediazione segue il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, può svolgersi secondo modalità telematiche e i suoi atti non sono soggetti a formalità.

Tuttavia il regolamento deve ad ogni modo garantire la riservatezza del procedimento (art. 9 D. Lgs 8/2010), nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

La durata del procedimento non deve esser superiore a tre mesi, dalla data del deposito della domanda di cui abbiamo parlato sopra.

La procedura si può concludere con esito positivo, qualora si sia raggiunto un accordo avente natura negoziale, ovvero con esito negativo, non essendo stato possibile pervenire a una soluzione.

Mediazione obbligatoria

Si è accennato sopra ai casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Orbene, si è precisato che ciò vuol dire che prima di intraprendere un giudizio dinnanzi al Tribunale è necessario l’esperimento del procedimento di mediazione: in altre parole la mediazione deve esser tentata necessariamente prima di rivolgersi al giudice.

Dunque, analizziamo i casi in cui ciò si verifica, casi elencati nel decreto che disciplina la mediazione (art. 5 D. Lgs 8/2010) e che riportiamo di seguito:

  • condominio;
  • diritti reali (proprietà, usufrutto;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione, comodato, affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Negli altri casi la mediazione è facoltativa ovvero è lasciata alla libera scelta dalle parti se decidono di risolvere in modo amichevole la loro controversia, senza voler adire un giudice.

Vantaggi della mediazione civile e commerciale

Da quanto sinora argomentato, possiamo dire che la mediazione presenta il vantaggio di permettere alle parti di risolvere la loro lite fuori dai tribunali e dinnanzi a un terzo.

Questo soggetto è imparziale e li assiste semplicemente per trovare un accordo, una strada amichevole di definizione del loro problema.

Nella pratica, i soggetti che iniziano un procedimento di mediazione si trovano davanti a un mediatore che faciliterà il loro dialogo finalizzato al raggiungimento di un accordo amichevole.

Pur se accompagnate dai rispettivi avvocati, le parti hanno ampia possibilità di partecipare al dialogo, di esprimere i  loro bisogni e interessi.

Inoltre è prevista la possibilità di colloquiare separatamente con il mediatore che in tal caso dovrà attenersi al dovere di riservatezza.

Le parti si vedranno offrire soluzioni, certe di non subire un giudizio o l’imposizione di una soluzione per dirimere la controversia, così come avviene di contro allorquando un giudice emette la sua sentenza.

Pertanto le parti, pervenendo a una soluzione frutto di reciproche concessioni, ideata, condivisa e soprattutto non imposta, trovano maggiore soddisfazione nell’accordo stesso.

D’altronde questo accordo sarà difficilmente oggetto di future contestazioni proprio perchè è stato maturato dalle parti medesime.

Altro vantaggio è costituito dalla tempistica che è sicuramente ridotta rispetto a quella di un giudizio: come detto, la durata è stabilita in non più di tre mesi. Questo incentiva molto le parti in quanto evita loro le lungaggini di un processo potendo presto arrivare alla risoluzione della controversia.

In aggiunta, facciamo presente i costi contenuti e stabiliti dell’intero procedimento nonché le agevolazioni fiscali (artt. 17-20 D.Lgs 8/2010).

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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