Il matrimonio

L’atto di matrimonio rientra nella categoria dei negozi giuridici bilaterali: da esso scaturisce il rapporto di coniugio che lega appunto marito e moglie.

Come negozio giuridico non è assimilabile però al contratto in quanto non ha un contenuto patrimoniale. Inoltre i nubendi non possono apporvi condizioni o termini.

Invero il matrimonio é una fattispecie complessa che si perfeziona con le dichiarazioni dei nubendi (ecco perché si parla di negozio giuridico bilaterale).

In più occorre la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che rappresenta invece un atto amministrativo.

Il matrimonio è inteso nella duplice accezione di atto e rapporto.

Con riferimento alla definizione di atto, esso consiste nella manifestazione della volontà delle parti di sposarsi, resa davanti al pubblico ufficiale celebrante.

Mentre come rapporto si riferisce alla relazione giuridica che si crea fra i coniugi sotto il profilo patrimoniale e personale.

La celebrazione dell’atto si svolge secondo le regole stabilite dal codice civile o anche quello canonico (cosiddetto matrimonio concordatario).

Invece il rapporto è disciplinato esclusivamente dal codice civile.

Il matrimonio come fondamento della famiglia

L’articolo 29 della costituzione riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia.

Infatti la norma citata sancisce che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio.

Del resto essa è una società naturale che rappresenta il nucleo centrale e originario della nostra società.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabili dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Con riferimento a questo principio di uguaglianza dei coniugi, la legge n. 151 del 1975 ha modificato la disciplina dei rapporti familiari e ha abrogato numerose disposizioni del codice civile in contrasto con la Costituzione, abbandonando la cultura basata sul patriarcato.

Inoltre a partire dal 2016 la legge n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.

Pertanto queste ora rientrano nell’ambito delle formazioni sociali alle quali la Costituzione appresta specifica tutela (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Diritti e doveri dei coniugi

Il matrimonio crea diritti e obblighi reciproci tra i coniugi.

Con riguardo agli obblighi dal matrimonio deriva l’obbligo alla fedeltà, alla coabitazione, assistenza morale e materiale alla collaborazione nell’interesse della famiglia (art. 143 c.c.).

In aggiunta i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro casalingo.

Dal punto di vista dell’individuazione degli obblighi fondamentali che scaturiscono dal matrimonio si muove il principio dell’unità familiare e dell’uguaglianza dei coniugi.

Quest’ultima si riferisce sia alla parità tra marito e moglie, dato che è stata abrogata la potestà maritale sostituita dalla eguaglianza nei rapporti personali e patrimoniali, sia alla parità e responsabilità dei genitori.

Particolarmente importante è stata la sostituzione della patria potestà alla potestà genitoriale.

In modo analogo, quindi, nel rapporto con i figli è stato rafforzato il concetto di uguaglianza di entrambi i genitori che ne esercitano la potestà di comune accordo e con pari diritti e doveri.

Con preciso riferimento al ruolo di genitori verso la prole, il codice civile impone ad ambedue i coniugi i seguenti obblighi:

  • mantenere;
  • istruire;
  • educare;
  • assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Per spiegare la rilevanza del matrimonio come atto e come rapporto giuridico basta riflettere sul fatto che quanto sinora detto sui diritti e doveri dei coniugi, trova uno spazio a sè durante la celebrazione stessa del matrimonio.

Senza dubbio a ognuno di voi, partecipando a un matrimonio, è capitato di sentire l’ufficiale di stato pronunciare alcuni articoli del codice civile.

Ebbene, l’ufficiale di stato civile durante la celebrazione legge gli articoli 143, 144 e 147, di cui in parte è stato appena esposto il contenuto.

a dire il vero ciò viene fatto affinché l’atto di matrimonio possa essere trascritto.

Celebrazione del matrimonio

Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella casa comunale dinnanzi all’ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione.

Precisiamo infatti che tra le formalità preliminari al matrimonio vi rientra la pubblicazione.

E in cosa consiste la pubblicazione? Molti di voi sapranno già che essa consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto contenente i seguenti dati dei nubendi:

  • nome e cognome;
  • luogo di nascita e di residenza;
  • professione;
  • maggiore o minore età;
  • luogo di celebrazione del matrimonio;
  • nome del padre e nome e cognome di entrambi.

In tutta onestà si tratta di un passaggio con una funzione alquanto importante di pubblicità-notizia, ovvero render nota la volontà di contrarre il matrimonio.

Questo consente all’ufficiale di stato civile di verificare l’esattezza delle dichiarazioni e la sussistenza di eventuali impedimenti.

Per illustrarne la funzione, potreste ricordare certe scene di film nei quali il prete o altro celebrante pronuncia la fatidica frase ” se qualcuno ha qualcosa in contrario parli adesso o taccia…”.

Diciamo che la funzione è proprio simile poiché durante gli otto giorni in cui restano affisse le suddette pubblicazioni, chi ha interesse può fare opposizione alla celebrazione delle nozze, naturalmente se ci sono degli impedimenti.

Qualora tutto vada regolarmente invece, il matrimonio verrà celebrato pubblicamente davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Celebrazione per procura

In casi eccezionali la legge ammette la celebrazione per procura.

Tuttavia, siccome il matrimonio è un atto personalissimo in cui non è possibile la rappresentanza, i casi specifici e tassativi di procura devono consistere in un impedimento a manifestare personalmente il proprio consenso.

Oppure nell’ipotesi di residenza all’estero se ci sono gravi motivi che il Tribunale dovrà novviamente accertare.

Ad esempio si pensi ai militari e alle persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate e in tempo di guerra celebrano il matrimonio per procura.

Opposizioni al matrimonio

Abbiamo parlato sopra delle pubblicazioni e delle possibili opposizioni alla celebrazione del matrimonio nel momento in cui si viene appunto a conoscenza di quel matrimonio.

Ma chi può proporre opposizione?

Anche qui ci viene in aiuto il codice civile.

Esso indica i genitori e, in loro mancanza, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado.

Inoltre, se uno dei futuri sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Pure il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio può presentare opposizione.

Allo stesso modo il Pubblico Ministero deve sempre opporsi se è a conoscenza di un impedimento o dell’infermità di mente di uno dei nubendi.

L’atto di opposizione si fa con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove sono state fatte le pubblicazioni.

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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