Autodichiarazione e autocertificazione: differenze

Capita sovente di imbattersi nella necessità di compilare un’autodichiarazione o una autocertificazione e di avere qualche dubbio sulla loro differenza.

Ebbene, qui si illustrerà una breve disamine della differenza tra i due documenti.

In primo luogo precisiamo che il fondamento delle due dichiarazioni è rappresentato dagli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

A norma dei suddetti articoli i cittadini possono produrre agli enti pubblici ed ai soggetti privati due tipologie di dichiarazioni: quelle in sostituzione di certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione (c.d. dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione ex art. 46) e quelle in sostituzione di atti giuridici conosciuti (c.d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autodichiarazione ex art 47).

In entrambe i casi si tratta di una semplificazione del procedimento.

Infatti il cittadino, potendo produrre queste dichiarazioni, è sollevato dall’onere di ricercare e produrre la documentazione che intende attestare.

L’autodichiarazione

Con riferimento alle autodichiarazioni (o dichiarazioni sostitutive di atto notorio), possono esser fatte dai cittadini, sotto propria responsabilità ex art. 75 e 76 DPR 445 del 2000.

Con esse possono comprovare, nel loro interesse, qualità personali, stati e fatti propri o relativi a terzi purché ne abbiano diretta conoscenza.

Quindi riguardano stati e qualità personali non contenute all’interno di pubblici registri e dunque non verificabili tramite certificati originali.

Nell’articolo 1 lettera h) del D.P.R. 445/2000 si ha la seguente definizione di autodichiarazione:

 “il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi rese nelle forme previste dal presente testo unico”.

Allora possiamo dire che esso può riguardare anche la copia di un atto o un documento rilasciato dalla P.A., ed inoltre documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

 Altresì, con tale strumento si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali a conoscenza dell’interessato non ricompresi dell’elenco dell’autocertificazione.

Per esempio possiamo menzionare le autodichiarazioni del periodo della pandemia.

Si poteva fare (e tutt’ora in alcuni casi si continua a fare) un’autodichiarazione per attestare di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di non essere positivo al COVID-19.

Chi può fare le autodichiarazioni?

La dichiarazione sostituiva d’atto notorio può essere utilizzata sia dai cittadini italiani che da quelli comunitari.

Così come pure le società di persone, enti e comitati aventi sede in Italia o in un paese membro dell’Unione Europea, possono fare autodichiarazioni.

 Peraltro possono usare questo strumento i cittadini di paese terzi regolarmente soggiornanti in Italia.

Ma è possibile solo limitatamente a dati e fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica o da convenzioni internazionali, se previsto.

Si precisa che tali soggetti possono compiere anche autocertificazioni.

Vediamo come va fatta l’autodichiarazione.

Nel documento bisogna indicare le generalità del dichiarante (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ecc.) e ciò che si intende dichiarare.

Oltre alla data e al luogo, deve contenere naturalmente la firma del dichiarante.

Essa va sottoscritta alla presenza del dipendente deputato a riceverla o va trasmessa a mezzo fax, posta o email allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

Le sanzioni per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci sono previste dal codice penale e sono certamente reati di falso (punibili anche con la reclusione sino a due anni).

L’autocertificazione

Dopo aver chiarito i tratti caratterizzanti dell’autodichiarazione, ci apprestiamo a comprendere cosa sia invece l’autocertificazione.

L’autocertificazione è lo strumento che fornisce al cittadino la possibilità di compiere una dichiarazione firmata su un foglio semplice, ovvero esente da marca da bollo, sotto la propria responsabilità.

Essa sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di servizi pubblici.  

Tale strumento ha origine a partire dalla legge 15/1968,  poi modificata con la legge Bassanini del 1997 sino ad essere regolata, tutt’oggi, dal D.P.R. 445/2000.

 Nell’articolo 1 della legge, alla lettera g) si definisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) come il “documento sottoscritto dall’interessato prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f)”, riguardante cioè il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

E sempre il testo di legge citato ci aiuta con l’articolo 24 poichè esso elenca gli “stati, qualità personali e fatti” che sono sottoscrivibili in sostituzione alle normali certificazioni.

Nell’elenco vi rientrano:

  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza,;
  • lo stato civile,;
  • lo stato di famiglia;
  • l’iscrizione ad albi professionali;
  • il titolo di studio;
  • la situazione reddituale ed economica;
  • il numero del codice fiscale o p. IVA
  • lo stato di disoccupato, di pensionato o di studente;
  • la propria qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore;
  • l’iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
  • l’adempimento degli obblighi militari;
  • la mancanza di condanne penali;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale;
  • di non essere ente destinatario di provvedimenti giudiziari, ecc..

Va da sè che non si possono fare autocertificazioni in sostituzione di certificati medici, sanitari, veterinari, di marchi e brevetti, e simili.

Le dichiarazioni mendaci e i relativi controlli

Le amministrazioni poi sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, controlli anche a campione e comunque in tutti i casi ove sorgano forti dubbi su tali dichiarazioni.

Si fa presente che per effettuare tali controlli si consultano direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante o si richiede a quest’ultima conferma scritta della congruenza dei dati da questa custoditi e quelli dichiarati. 

E cosa succede qualora emergano incongruenze?

Innanzitutto, il funzionario atto a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato della irregolarità, che deve provvedere a sanare. 

Nondimeno, l’art. 75 stabilisce che “qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Al pari delle autodichiarazioni, anche per le autocertificazioni si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Vi è di più: nei casi più gravi, il giudice può applicare l’interdizione dai pubblici uffici o dall’esercizio dell’arte o professione.

Con riguardo alla scadenza di tali dichiarazioni, rileviamo che la dichiarazione sostitutiva ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

Pertanto, non avrà scadenza la dichiarazione su certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che attestino stato, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.

Mentre scadranno dopo sei mesi le autocertificazioni relative a tutti gli altri certificati (la validità può essere superiore se previsto da leggi o regolamenti specifici).

Infine, possiamo concludere sostenendo che la differenza tra le due dichiarazioni non risiede tanto nella forma, che è pressoché identica, bensì piuttosto nella sostanza.

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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