Le unioni civili

L’argomento che ci accingiamo a trattare ha ad oggetto le unioni civili ovvero le unioni tra persone del medesimo sesso.

In primo luogo analizziamone le caratteristiche e la legge che li ha disciplinati.

Partiamo proprio da quest’ultima.

L’anno 2016 ha rappresentato una data importante per tutte le unioni di fatto residenti in Italia.

Infatti la Legge n. 76 del 20 Maggio 2016 è rubricata  proprio “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La legge è identificata anche come Legge Cirinnà dal nome della senatrice promotrice e prima firmataria.

A dire il vero prima di tale legge solo le unioni fondate sul matrimonio erano tutelate e regolamentate.

Non solo, la legge Cirinnà è stata la prima a intervenire in materia ma ha pure introdotto una visione di famiglia non fondata esclusivamente sul matrimonio.

Certo, dopo numerosi scontri, polemiche e discussioni,tra sapori e dissapori, la suddetta legge ha costituito una svolta per tutte le persone coinvolte: l’inizio di un nuovo capitolo!

Le unioni civili e la Legge n. 76/2016

La legge consta di un articolo e di ben 69 commi.

Proprio l’articolo uno della legge è molto rilevante perché individua le unioni civili come unioni tra persone del medesimo sesso.

Inoltre li riconosce ufficialmente come specifica formazione sociale ai sensi dell’articolo 2 e 3 della nostra Carta Costituzionale.

Le unioni civili si costituiscono mediante una dichiarazione fatta di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Perciò l’unione civile è certificatadal documento che attesta la costituzione dell’unione.

Nel predetto documento si indicano i seguenti dati:

– dati anagrafici delle parti;

– l’indicazione del regime patrimoniale scelto (cioè la comunione o la separazione dei beni);

– l’indicazione della loro residenza;

– i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Per la residenza comune, le parti concordono tra loro poichè ognuna di esse ha il potere di attuare l’indirizzo concordato.

E ancora, con la dichiarazione all’ufficiale di stato civile, le parti possono stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro.

Poi l’ufficiale provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile.

Con l’unione civile le due parti acquistano stessi diritti e medesimi doveri.

In particolare entrambi si assumono gli obblighi reciproci alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale.

Con riferimento ai bisogni comuni i due membri dell’unione devono contribuire ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Le cause impeditive delle unioni civili

Dopo aver dato la nozione di unioni civili e aver imquadrato la regolamentazione, la legge Cirinnà individua le cause che impediscono la costituzione delle unioni civili.

Infatti si legge nella norma che non è possibile la costituzione dell’unione civile se si è in presenza delle seguenti cause impeditive:

  1. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’altra unione civile;
  2. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  3. la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità, ed adozione, o rapporti tra zio e il nipote e la zia e la nipote;
  4. la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Se dovesse sussistere una di queste cause si avrebbe la nullità dell’unione civile.

E chi può impugnare l’unione civile per le cause impeditive?

Essa può esser impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale.

In aggiunta, può proporre impugnazione la parte il cui consenso è stato estorto con violenza, determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

Vi rientra anche l’ipotesi del consenso dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte.

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie quando le parti manifestano anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.

In più l’accordo tra le parti determina la cessazione della convivenza e la risoluzionedel relativo contratto.

Inoltre lo scioglimento dell’unione civile si verifica nelle altre ipotesi sotto elencate:

  1. nel caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  2. nell’ipotesi di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
  3. nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 01/12/1970, n. 898, cioè la legge sullo scioglimento del matrimonio.

Riguardo a quest’ultima previsione precisiamo che la disciplina sullo scioglimento del matrimonio contenuta in quella legge, si applica in quanto compatibile alle unioni civili.

Per completezza riportiamo alcune di questi casi applicabili quindi in entrambi i tipi di unione.

Nella legge citata sono contemplati appunto i casi in cui può esser domandato da uno dei coniugi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio:

  • quando, dopo la celebrazione del matrimonio,  l’altro  coniuge e’ stato condannato, con sentenza passata  in  giudicato,  anche  per fatti commessi in precedenza:
  1. all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,

anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi;

      b)  a  qualsiasi  pena  detentiva  per  il   delitto   di   cui all’articolo 564 del codice penale (incesto) del codice penale;

  • ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  • a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio.

Considerazioni conclusive

Ad ogni modo nella legge istitutiva delle unioni civili è contenuto il rimando alle disposizioni riferite al matrimonio, salvo per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella l. n. 76/2016.

Ciò è fatto al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile.

Purtroppo ancora è lasciata alla giurisprudenza la difficile tematica dell’adozione poiché la novella del 2016 non è intervenuta sul punto (specialmente sulla stepchild adoption).

In conclusione comunque possiamo riflettere su come sia ormai cambiato lo scenario per tutte le persone che con le unioni civili intendono ricevere tutela da parte dell’ordinamento giuridico italiano.

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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