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La separazione personale dei coniugi è definita come la situazione di sospensione legale dei reciproci doveri dei coniugi ad eccezione dei doveri di assistenza e reciproco rispetto.
La legge ammette appunto la separazione personale dei coniugi.
A differenza del divorzio ad essa non consegue lo scioglimento del matrimonio ma si ha la modifica di alcuni suoi effetti.
Ciò vuol dire che la separazione non incide sul vincolo che si è formato per effetto del matrimonio ma si ha soltanto la sospensione di alcuni effetti di esso.
Di norma tale sospensione permane sino a quando i coniugi si riconciliano o sino alla decisione del divorzio.
A volte per ragioni personali o religiosi, può capitare che entrambi i coniugi preferiscano rimanere in questa condizione.
I tipi di separazione
Innanzitutto individuiamo i tipi di separazione.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
In aggiunta è possibile la cosiddetta separazione di fatto ovvero quella in cui I coniugi cessano di fatto la vita in comune, senza alcuna sentenza e omologazione.
Naturalmente questo tipo non è rilevante ai fini del divorzio.
Con riguardo alla separazione consensuale, essa viene appunto decisa da entrambi i coniugi i quali di comune accordo pensano di separare le loro vite..
Come ovvio, la loro decisione acquista efficacia con la cosidddetta omologazione da parte del Tribunale.
In sostanza, dato che questa separazione è un atto personalissimo, è necessario che marito e moglie manifestino la loro volontà di separarsi al Presidente del Tribunale.
Il giudice poi deciderà se omologare o meno la loro separazione consensuale.
In questa decisione terrà conto del fatto che gli accordi sull’affidamento e il mantenimento dei figli non siano in contrasto con l’interesse dei figli stessi, essendo un interesse primario.
Pertanto non è sufficiente la sola comune volontà dei coniugi giacché è indispensabile l’intervento del giudice mediante l’omologazione.
Qualora ci sia un contrasto verso il bene superiore dei figli e dei loro interessi, il Giudice può rifiutare l’omologazione.
La separazione giudiziale
Si parla invece di separazione giudiziale quando uno dei coniugi o entrambi fanno istanza al Tribunale, mediante ricorso, affinchè questo pronunci la separazione.
A dispetto della consensuale, ove proprio perchè consensuale vi è l’accordo comune delle parti, nella separazione giudiziale ovviamente non vi è la comune volontà dei coniugi circa la separazione e le sue modalità.
Ad esempio non vi è accordo sulla scelta del genitore cui affidare i figli, oppure si è violato il dovere di fedeltà e solo il partner tradito vuole la separazione e così via.
Certo bisogna capire quando è possibile richiedere questo tipologia di separazione.
Ebbene i coniugi possono optare per la giudiziale quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole.
In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 non è più necessario dare la prova della colpa di uno dei coniugi poiché il presupposto è appunto l’intollerabilità della convivenza.
Ciò avviene anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi
Il procedimento di separazione giudiziale si distingue in due fasi.
Durante la prima fase si tenta la conciliazione e si dispongono i provvedimenti urgenti e provvisori.
L’intera fase si svolge dinnanzi al Presidente del Tribunale al quale è stato presentato il ricorso per la separazione.
Conclusa la prima fase la causa viene assegnata al giudice competente e si apre un normale giudizio di cognizione che inizierà con l’istruzione della causa.
Gli effetti della separazione dei coniugi
In seguito alla separazione di marito e moglie si verificano i seguenti effetti:
- cessazione dell’obbligo di coabitazione;
- affidamento condiviso dei figli eccetto alcune ipotesi particolari;
- obbligo di prestare gli alimenti;
- obbligo di mantenimento a favore del coniuge al quale non è stata addebitata la separazione.
In sintesi possiamo dire che il giudice quando pronuncia la separazione individua pure il coniuge cui non sia addebitabile la separazione (art. 156 c.c.).
A suo vantaggio stabilisce il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Similmente l’entità di questo mantenimento è determinata tenendo conto delle circostanze e dei redditi del coniuge obbligato.
Inoltre il giudice può imporre a questo coniuge di prestare anche garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi a questi obblighi e a quello di prestare gli alimenti.
Difatti nel caso di inadempienza, il giudice su istanza può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato.
Allo stesso modo se soppravvengono motivi giustificati e sempre su istanza di parte, il giudice può revocare o modificare i suoi provvedimenti in merito.
D’altra parte può pure verificarsi la cessazione degli effetti della separazione per comune accordo dei coniugi stessi.
In altre parole i coniugi si accordano per porre fine agli effetti che sono discesi dalla separazione.
In quella circostanza, senza necessità dell’intervento del giudice, possono farlo con una dichiarazione espressa oppure con un comportamento non equivoco e incompatibile con la separazione.
A titolo di esempio, i due decidono di tornare a vivere insieme.
Infine precisiamo che in questa eventualità la separazione potrà essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti successivamente alla riconciliazione.
Le modifiche della legge di riforma del processo civile
Concludendo facciamo presente che la nuova legge di riforma del processo civile, L. 162/2014, ha introdotto la procedura conciliativa di negoziazione assistita dagli avvocati.
La riforma ha anche previsto l’accordo di separazione personale davanti al sindaco per soluzioni consensuali di separazione mediante procedimenti alternativi e semplificati.
Perciò, in entrambi i casi, è stata introdotta la possibilità per i coniugi di separarsi senza rivolgersi al Tribunale.
Ciò può avvenire solo in presenza di determinate condizioni previste dalla legge.
In sintesi le parti possono optare per la negoziazione con l’assistenza dei loro legali oppure la formalizzazione di un accordo presso l’ufficio di stato civile.