Il diritto del lavoro e della previdenza sociale

Spesso abbiamo sentito parlare di controversie e questioni di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

Chiariamo allora nel presente articolo cosa si intende per diritto del lavoro e della previdenza sociale.

In primo luogo partiamo dalla definizione di diritto del lavoro.

Esso è una branca del diritto privato ed è definito come il complesso delle norme giuridiche che disciplinano il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro.

Un rapporto lavorativo che è meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, in questo settore del diritto.

Lo scopo delle norme di diritto del lavoro è  disciplinare il rapporto di lavoro e tutelare, oltre all’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore dipendente.

Quindi esse studiano tutti gli aspetti e i problemi attinenti alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro e tutte le tematiche ad esso collegate.

In particolare le norme di diritto del lavoro si applicano al rapporto di lavoro subordinato in quanto, storicamente, in tale tipo di lavoro sussiste una disparità notevole tra le parti.

Tale disparità comporta l’esigenza di tutelare la parte debole ovvero il lavoratore, considerato il coinvolgimento non solo della sua persona fisica, ma anche della sua personalità morale, della sua libertà e della sua dignità.

Il diritto sindacale e il diritto della previdenza sociale

Va precisato che nel diritto del lavoro oltre alla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, vi è pure quella delle relazioni sindacali e quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali.

Rispettivamente, la prima viene identificata più propriamente come diritto sindacale, mentre della seconda si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale.

Infatti tradizionalmente si suole porre una tripartizione e distinguere il diritto del lavoro in: 

  • diritto del lavoro in senso stretto (o diritto privato del lavoro), che comprende la materia oggetto del contratto e del rapporto individuale di lavoro; 
  • diritto sindacale, che riguarda la disciplina delle associazioni professionali, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva, lo sciopero; 
  • legislazione sociale (o diritto pubblico del lavoro), che comprende le norme che regolano i rapporti tra lo Stato e i datori e prestatori di lavoro (cd. disciplina amministrativa del lavoro) e le norme in materia di previdenza sociale.

Una corretta  gestione di un rapporto di lavoro a tutti i livelli non può allora prescindere da uno dei tre fondamentali aspetti appena elencati, parti dell’intera disciplina giuslavoristica.

In dettaglio, il primo settore del diritto del lavoro si occupa essenzialmente della definizione dei contratti e dei ruoli nel rapporto di lavoro tra dipendente e datore.

Invece nel diritto sindacale si studiano le contrattazioni collettive, mentre le norme di legislazione sociale regolano i rapporti tra Stato, datori di lavoro e lavoratori, in merito alla previdenza e assistenza sociale.

Il rapporto di lavoro

Abbiamo detto poc’anzi che l’oggetto principale dello studio del diritto del lavoro è costituito dal rapporto di lavoro tra lavoratore e datore.

Volendo esaminare la questione sotto il profilo prettamente giuridico, il datore di lavoro e il lavoratore dovrebbero essere sullo stesso piano quali parti contrattuali, in una situazione di parità.

Tuttavia, come già accennato sopra, da un punto di vista economico il lavoratore è in una posizione inferiore.

Per tale ragione le leggi in materia di diritto del lavoro hanno lo scopo di tutelare soprattutto i dipendenti.

Nell’ordinamento giuridico italiano, il rapporto di lavoro è un rapporto giuridico che ha origine nel contratto di lavoro (in particolare trattiamo il contratto di lavoro subordinato).

Con il rapporto di lavoro sorgono due obbligazioni principali: l’obbligazione in capo al datore di lavoro della retribuzione e l’obbligazione in capo al lavoratore.

La principale obbligazione in capo al datore di lavoro è quindi la corresponsione della retribuzione al lavoratore.

 In merito alla retribuzione la Costituzione all’art.36 stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente al lavoro svolto e sufficientemente per poter aver una “esistenza libera e dignitosa”.

Con riguardo al lavoratore, la sua obbligazione è la prestazione lavorativa caratterizzata da subordinazione, ovvero dalla sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

In capo al lavoratore vi è un’obbligazione strettamente personale che non ammette (salvo rare eccezioni) l’adempimento da parte di sostituti o la cessione del contratto.

 Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di durata che prevede l’adempimento di obbligazioni continuative da adempiere nel tempo.

Solitamente il rapporto prevede un patto di prova liberamente recedibile da entrambe le parti, che si pone come condizione risolutiva del rapporto lavoristico.

 Decorso tale periodo, detto appunto periodo di prova, valgono le ordinarie tutele contro il licenziamento del lavoratore.

Le fonti del diritto del lavoro

Le norme in commento che regolano il diritto del lavoro, derivano da diverse fonti.

Innanzitutto il loro fondamento va ravvisato proprio nella nostra Carta Costituzionale, negli articoli 1 e 4.

Il primo articolo della Costituzione esordisce statuendo che la L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La scelta dei Padri Costituenti di inserire il lavoro tra i principi fondamentali, contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione,è di fondamentale importanza.

Tale statuizione attribuisce senza dubbio primaria  e fondamentale importanza al lavoro, sia come mezzo per garantire l’uguaglianza dei cittadini sia per consentirne lo sviluppo personale.

Infatti nell’articolo 4 Cost. si esprime il riconoscimento da parte della Repubblica del diritto al lavoro a tutti i cittadini nonché l’impegno a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto.​

Ognuno ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

A ben vedere dunque il primo comma della norma sottolinea due diversi aspetti del lavoro.

Da un canto esso è identificato come un diritto che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini.

Mentre dall’altro esso è contemplato come dovere che ogni cittadino è chiamato ad adempiere, compatibilmente alle proprie possibilità e inclinazioni.

Altre fonti del diritto del lavoro

Anche il codice civile nel libro V contiene norme che disciplinano il lavoro, il contratto di lavoro.

Riportiamo qui solo l’art. 2094 c.c. che descrive il lavoro subordinato come un rapporto in cui un soggetto si obbliga a compiere attività intellettuali o manuali sotto la direzione di un imprenditore e con una retribuzione.

Altre leggi italiane contengono norme sul lavoro come lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970)  che reca “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Si tratta di un corpo normativo fondamentale del diritto del lavoro italiano che ha subito parziali modifiche ed integrazioni nel corso di questi decenni però ancora oggi rappresenta la disciplina di riferimento per i rapporti tra lavoratore e impresa e i diritti sindacali.

Si tengano presenti ancora, le norme contrattuali ossia le regole inserite nei Contratti Collettivi.

Tra le altre fonti del diritto ricordiamo pure le fonti sovranazionali,  emanate da organizzazioni internazionali delle quali l’Italia è un membro.

Ad esempio ci sono le Convenzioni dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) o i Trattati dell’Unione Europea, come quello di Maastricht del 1992.

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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