Il contratto

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Come recita l’articolo 1321 c.c. il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Scopriamo questo importante istituto giuridico utilizzato in moltissimi settori.

Prima di tutto possiamo allora affermare che il contratto è un negozio giuridico caratterizzato dalla sua struttura bilaterale o plurilaterale.

Esso è fatto necessariamente da più di una parte.

Altra caratteristica è la patrimonialità perché è diretto a regolare rapporti suscettibili di una valutazione economica.

Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e costituisce espressione dell’autonomia delle parti, intesa quale potere delle parti di auto regolamentare i propri interessi.

ll contratto come espressione dell’autonomia contrattuale

Per effetto del principio di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nel rispetto dei limiti della legge.

A dire il vero, il suddetto principio trova fondamento nell’articolo 3 della Costituzione.

Questa norma riconosce ai cittadini la libertà effettiva di esplicazione della personalità e dell’articolo 41 che tutela la libertà di iniziativa economica.

Inoltre le parti possono anche concludere contratti atipici cioè contratti non regolamentati, non disciplinati espressamente ma creati sulla base di specifiche esigenze di negoziazione.

In poche parole sono contratti che non rientrano nelle figure di contratto espressamente previste dalla legge.

Ad esempio, un contratto atipico usato nella prassi commerciale è il leasing (anche se ora è in parte disciplinato dall’art. 1, c.136, L. 124/2017).

Il leasing consiste nella concessione in godimento di un bene per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un canone.

Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, l’acquisto del bene o il rinnovo del contratto stesso.

Naturalmente anche i contratti atipici devono rispettare le norme essenziali sul contratto.

La funzione del contratto può avere tre aspetti:

  • può costituire ossia può dare vita ad un nuovo rapporto patrimoniale fino ad allora non esistente, ad esempio un contratto di locazione, un mutuo ecc.
  • è in grado di modificare un rapporto patrimoniale già esistente (come nel caso della cessione di credito)
  • può estinguere un rapporto patrimoniale preesistente, ossia porre fine allo stesso.

I requisiti del contratto

Invero la disciplina del contratto è alquanto complessa ma al fine di evitare di scendere in tecnicismi, proviamo a delineare le caratteristiche fondamentali di questo istituto.

In primo luogo analizziamo i c.d. elementi essenziali del contratto ovvero quegli elementi richiesti per l’esistenza e la validità dello stesso.

Essi sono espressi nell’articolo 1325 c.c. rubricato appunto “Indicazione dei requisiti” e vengono elencati di seguito:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità.

L’accordo e la causa

Riguardo al primo degli elementi appena elencati, esso consente la conclusione del contratto nel senso che nel momento in cui si forma l’accordo tra le parti allora il contratto è concluso.

A dire il vero , l’accordo dei due contraenti si ha quando la proposta viene accettata oppure allorchè l’accettazione giunge a conoscenza del proponente, se le parti si trovano in luoghi diversi.

In termini giuridici si tratta del principio consensualistico.

Ancora, con riferimento alla causa essa in diritto é definita come la funzione economico sociale che il contratto é obiettivamente idoneo a produrre.

Per esempio in un contratto di compravendita la causa é costituita dallo scambio del bene con il prezzo.

Oltre a questo, va aggiunto che la causa deve essere lecita, cioè non deve essere contraria a norma imperativa all’ordine pubblico o al buon costume, altrimenti il contratto é nullo.

L’oggetto

Il terzo requisito, l’oggetto del contratto, può essere inteso in due sensi:

  1. come l’operazione economica voluta dalla due parti;
  2. come l’entità reale, ossia il bene oggetto dell’operazione economica.

Considerando l’oggetto del contratto, i tre requisiti che deve avere sono la possibilità, la liceità la determinatezza o determinabilità .

In altre parole la possibilità va intesa sia in senso materiale (non può vendersi un bene distrutto) sia giuridico (non può vendersi una cosa che non è disponibile, è fuori commercio, come i beni di proprietà pubblica o le cose sacre).

Poi la liceità, come per la causa, è relativa alla non contrairetà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

La determinatezza o determinabilità, come suggerisce la stessa parola, implica che l’oggetto deve poter essere determinato.

La forma

Infine, la forma rappresenta il mezzo mediante il quale si manifesta la volontà delle parti.

La previsione della forma scritta, quando risulta che é prescritta dalla legge e in mancanza della quale il contratto é nullo, risponde ad una duplice esigenza.

Da una parte l’esigenza di richiamare l’attenzione delle parti sull’importanza dell’atto che si compie (responsabilizzazione del consenso)¸ dall’altra parte l’esigenza di predisporre un documento idoneo a dare certezza a tale atto.

Quali atti devono farsi per iscritto?

Con riferimento alla forma di cui si é appena parlato, la legge indica quali atti devono farsi per isritto ( Art. 1350 c.c.), ovvero per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
  • quei contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dalle voci precedenti;
  • i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • gli atti di rinunzia ai diritti indicati nelle voci precedenti;
  • i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • i contratti di anticresi;
  • quei contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore di 9 anni;
  • i contratti di società o di associazione con I quali si conferisce il godimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente di 9 anni o per un tempo indeterminato;
  • gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello stato;
  • gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali e immobiliari;
  • le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati sopra;
  • gli altri atti specialmente indicati dalla legge;

Gli elementi accidentali

Da ultimo ricordiamo gli elementi accidentali del contratto, visto che sinora abbiamo esaminato quelli essenziali.

Essi sono la condizione , il termine e il modo.

Sono chiamati anche elementi accessori poiché la loro presenza non è indispensabile ai fini della validità del contratto ma hanno la funzione di modificarne o precisarne il contenuto.

La condizione è un elemento alquanto diffuso.

Il fatto che le parti decidono di inserire una condizione implica che l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto viene subordinata a un avvenimento, naturale o causato dall’uomo, incerto e futuro.

Sostanzialmente a tale avvenimento verrà subordinato l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio.

Si parla di condizione sospensiva nel primo caso, mentre nel secondo di condizione risolutiva.

Ugualmente molto utilizzato è il termine, inteso come l’evento futuro e certo a partire dal quale gli effetti del contratto iniziano a decorrere oppure cessano di sussistere.

In particolare, distinguiamo il termine iniziale da quello finale.

Nel primo l’efficacia è posticipata a un successivo momento.

Invece con il termine finale gli effetti del contratto iniziano quando esso viene concluso ma cessano proprio nella data indicata dai contraenti.

Per esempio, in un contratto di locazione viene inserito il termine del 1 gennaio in cui ha inizio la locazione, termine iniziale.

La scadenza del 31 dicembre sarà la fine della locazione, quest’ultimo sarà il termine finale.

 Infine il modo è inteso quale una specie di peso messo a carico del destinatario di un negozio a titolo gratuito, come la donazione.

A titolo esemplificativo, possiamo citare l’obbligazione di destinare una parte dell’immobile ricevuto in donazione a ricovero per i poveri.

E’ detto anche “onere” proprio perchè comporta una riduzione del beneficio economico del destinatario.

Loredana Blanco
Loredana Blanco
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